1. L’art. 11 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013 è sostituito dal seguente: «Art. 11 (Esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente). — 1. L’esame di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, consiste in una prova che si svolge con sistema informatizzato, tramite questionario estratto da un database predisposto dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualità. Il candidato deve rispondere, entro novanta minuti, a settanta quesiti, barrando la lettera «V» o «F» a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa. Quaranta quesiti sono tratti dagli argomenti di cui all’art. 7, comma 4, lettera a) , mentre i restanti trenta sono tratti dagli argomenti di cui all’art. 7, comma 4, lettere b) o c) , in ragione del tipo di abilitazione che il candidato intende conseguire. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sette.

2. Il titolare di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che intende conseguire anche la qualificazione per il trasporto di persone, sostiene l’esame tramite un questionario con trenta quesiti, relativi agli argomenti di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) , indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. Il candidato deve rispondere ai questionari entro quaranta minuti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di tre.

3. Il titolare di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, intende conseguire anche la qualificazione per il trasporto di cose, sostiene l’esame tramite un questionario con trenta quesiti, relativi agli argomenti di cui all’art. 7, comma 4, lettera b) , indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. Il candidato deve rispondere ai questionari entro quaranta minuti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di tre.

4. Il titolare di attestato di idoneità professionale per l’accesso alla professione di autotrasportatore, che intende conseguire la qualificazione relativa al medesimo settore, sostiene l’esame tramite un questionario con quaranta quesiti, relativi agli argomenti di cui all’art. 7, comma 4, lettera a) , indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. La prova ha durata di cinquanta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di quattro. 

5. Il titolare di attestato di idoneità professionale per l’accesso alla professione di autotrasportatore, che ha frequentato un corso ai sensi dell’art. 9, comma 5, consegue la carta di qualificazione della tipologia per la quale ha frequentato la parte pratica del corso, per mera esibizione all’ufficio Motorizzazione civile dell’attestato di frequenza del corso stesso. 6. Gli esami di cui ai commi da 1 a 4 sono svolti presso gli uffici Motorizzazione civile, sulla base di procedure stabilite dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da funzionari del Dipartimento stesso, abilitati ai sensi della tabella IV.1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 7. La richiesta degli esami di cui ai commi da 1 a 4 deve essere presentata dal candidato entro il termine di validità, pari a dodici mesi, dell’attestato di frequenza del corso propedeutico che ha seguito. 8. All’esito positivo degli esami di cui ai commi da 1 a 4: a) al conducente, già titolare della patente di guida presupposta dalla carta di qualificazione del conducente conseguita, è rilasciato un duplicato della patente stessa sulla quale, in corrispondenza della predetta categoria, è annotato il codice unionale «95» seguìto dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione; b) al conducente titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida per il conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE, è rilasciato, previo assolvimento dell’imposta di bollo, un CAP, conforme all’allegato 9 del presente decreto, comprovante il conseguimento della carta di qualificazione del conducente. 9. Il CAP di cui al comma 8, lettera b) , deve essere esibito all’ufficio Motorizzazione civile all’atto della prenotazione della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida: all’esito positivo della predetta prova, sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria presupposta, è annotato il codice unionale «95» seguìto dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione CQC. 10. Nel caso di esito negativo della prova d’esame di cui ai commi da 1 a 4, il candidato non può sostenere una nuova prova prima che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di quella precedente. 11. Al momento della prova d’esame, il candidato cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo esibisce il documento di soggiorno.»