"La nuova norma del Codice della Strada, introduce nell'ordinamento la guida accompagnata per i giovani che hanno compiuto diciassette anni e sono titolari di patente di guida A, il patentino, al fine di conseguire la patente di categoria B. Per permettere al giovane di misurarsi effettivamente con l'attività di guida di un autoveicolo è prevista un'adeguata e preliminare formazione: dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato".

"La guida accompagnata può essere svolta a condizione che sia stata rilasciata un'apposita autorizzazione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (uno speciale "foglio rosa") e che il minore sia accompagnato da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni. Durante la guida accompagnata sul veicolo non può prendere posto altra persona oltre a quella che funge da accompagnatore e il veicolo deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA".

Il legislatore ha previsto alcune limitazioni: "Diversamente da quanto previsto per le altre esercitazioni finalizzate al conseguimento della patente di cat. B, per la guida accompagnata si applicano le limitazioni di potenza e di velocità previste dall'art. 117, commi 2 e 2-bis, del Codice della Strada, cioè non è possibile condurre autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Per gli stessi titolari, qualora si trovino alla guida veicoli di categoria M1, si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW".


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