Sull’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, i cui artt. 92, comma 4, e 103, commi 1 e 2, recano disposizioni i cui effetti incidono sulla operatività degli UMC, così come di seguito si illustra. Art. 103, comma 1 – Sospensione dei termini procedimentali A norma del comma 1 dell’art. 103, sono sospesi fino al 15 aprile i termini di tutti i procedimenti amministrativi, ad istanza di parte o d’ufficio, pendenti a decorrere dal 23 febbraio 2020. Pertanto, nella durata complessiva del procedimento, non si tiene conto del periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e la data del 15 aprile 2020.

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