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Corsi per rinnovo CQC per trasporto merci e persone |
ATTENZIONE!! come da decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 agosto 2011 , per evitare sovraffollamenti dell'ultima ora, con rischio di non rispettare i tempi stabiliti dalla legge, è possibile provvedere a rinnovare la CQC per il trasporto di persone o cose con anticipo di diciotto mesi rispetto alla scadenza del documento. Dal 09 Marzo 2012 potranno quindi avere inizio i corsi stabiliti per legge. L'organizzazione di www.patenteweb.it è pronta per fornire consulenze finalizzate all'istruzione dei corsi presso le Autoscuole appartenenti al network. per informazioni:
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Esercitazioni con foglio rosa a 17 anni |
DECRETO 11 novembre 2011, n. 213 - a decorrere dal 24 Aprile 2012 sarà possibile esercitarsi alla guida con il foglio rosa già dall'età di 17 anni. Per fare questo è però necessario rispettare alcune regole: . Avere preventivamente conseguito la patente "A" all'età di 16 anni; . Aver eseguito almeno n.10 ore di guida presso un'Autoscuola; . Avere vicino un accompagnatore in possesso di patente di guida di categoria superiore, ovvero di patente di guida della categoria "B" da almeno 10 anni; . Non guidare veicoli il cui rapporto peso potenza non superi i 55KW; . Apporre in maniera ben visibile il cartello bianco con scritta "GA" sul veicolo sul quale ci si sta esercitando. Per ulteriori info
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Autoscuole patenteweb.it Tel.06.54.00.746
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Arresto per chi guida senza patente di guida |
Oltre alle pesanti sanzioni gia' previste dall'art.116 del Codice della Strada, in merito alla guida di un autoveicolo o motoveicolo senza aver conseguito la patente di guida si aggiunge quanto previsto dal "Codice delle leggi antimafia ".
L’art. 73 del DLG 6.9.2011 n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” testualmente recita: "Art. 73 - Violazioni al codice della strada 1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale. "
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