Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2010 è stato pubblicato il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 novembre 2010
recante “Recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25
agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio
concernente la patente di guida” e che modifica taluni requisiti di idoneità
fisica e psichica per il conseguimento, la conferma di validità e la
revisione
della patente di guida.
Si evidenzia, che le nuove disposizioni in materia di requisiti di idoneità
visiva determinano, di fatto, l’abolizione delle patenti di guida speciali
ex
art. 325 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada.
( ex art. 325:
1. Possono conseguire o ottenere la conferma di validità o essere sottoposti
alla revisione della patente speciale delle categorie A e B:
a) i monocoli che abbiano nell’occhio superstite un’acutezza visiva non
inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di
lenti;
b) coloro che, abbiano in un occhio un’acutezza visiva inferiore a un decimo
non correggibile con lenti e nell’altro occhio un’acutezza visiva non
inferiore
a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
c) coloro che, pur non avendo un’acutezza visiva pari al minimo prescritto
per
la patente di guida delle categorie A e B, posseggono tuttavia un’acutezza
visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un decimo
nell’
occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o
negative
di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di rifrazione fra le due
lenti non sia superiore alle tre diottrie;
d) coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti dalle lettere a), b)
e
c) anche soltanto con l’adozione di lenti a contatto.
2. Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle lenti devono essere
calcolati
come stabilito per il rilascio, la conferma e la revisione delle patenti di
guida delle categorie A e B (3).
3. Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono
essere
tollerate ed efficaci.
4. Gli interessati di cui alle lettere a) e b) devono possedere campo visivo
normale e senso cromatico sufficiente nell’occhio superstite o migliore,
nonché
sufficiente visione notturna. Quelli di cui alle lettere c) e d) devono
possedere tali requisiti in ambedue gli occhi, nonché sufficiente visione
binoculare.
5. I valori dell’acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del comma
1
del presente articolo possono essere raggiunti anche con l’uso di lenti a
contatto (4).
6. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle
patenti
speciali di categoria C e D, i requisiti visivi richiesti sono gli stessi di
quelli previsti per il conseguimento, la conferma di validità o per la
revisione delle patenti di guida di categoria C e D).
Di conseguenza, il conducente titolare di patente di guida speciale ai sensi
del citato art. 325, in occasione del rinnovo di validità della stessa,
dovrà
richiederne la riclassificazione presso un Ufficio Motorizzazione civile.
IL DIRETTORE GENERALE
arch. Maurizio Vitelli
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