Oltre alle pesanti sanzioni gia' previste dall'art.116 del Codice della Strada, in merito alla guida di un autoveicolo o motoveicolo senza aver conseguito la patente di guida si aggiunge quanto previsto dal "Codice delle leggi antimafia ".
L’art. 73 del DLG 6.9.2011 n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” testualmente recita:
"Art. 73 - Violazioni al codice della strada
1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale. "
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